(Protocollo 1 - art. 23)
                             Articolo 23 
Questioni deferite dal tribunale dei brevetti comunitari  di  seconda
                 istanza alla Corte d'appello comune 
1. Quando un ricorso dinanzi a un tribunale dei  brevetti  comunitari
di seconda istanza ha per oggetto questioni per  le  quali  la  Corte
d'appello comune ha competenza esclusiva ai sensi  dell'articolo  22,
il tribunale di seconda istanza sospende la procedura nella misura in
cui sia necessaria una sentenza al riguardo e deferisce le  questioni
alla Corte d'appello comune. La decisione di sospendere la  procedura
e  deferire  alla  Corte  d'appello  comune  le  questioni   di   cui
all'articolo 22 puo' essere presa senza che abbia luogo la  procedura
orale. 
2. Il tribunale dei  brevetti  comunitari  di  seconda  istanza  puo'
tuttavia  continuare  la   procedura   purche'   non   possa   essere
pregiudicata la sentenza della Corte d'appello comune. 
3. Il tribunale dei brevetti comunitari di seconda istanza  non  puo'
pronunciare una sentenza definitiva  prima  che  sia  pronunciata  la
sentenza della Corte d'appello comune.