(Protocollo 1 - art. 28)
                             Articolo 28 
        Competenza supplementare della Corte d'appello comune 
1. La Corte d'appello comune decida dei ricorsi contro  le  decisioni
delle divisioni d'annullamento e della divisione  di  amministrazione
dei brevetti dell'ufficio europeo dei brevetti. 
2. Qualora sia pendente dinanzi ad essa una procedura relativa  a  un
brevetto   comunitario,   la   Corte    d'appello    comune    decide
dell'estinzione o della decadenza del brevetto, se del caso. 
3. Quando la Corte d'appello comune ha pronunciato  una  sentenza  ai
sensi dei paragrafi 1  o  2,  essa  ne  trasmette  copia  all'Ufficio
europeo dei brevetti. 
Ciascuna parte puo' chiedere informazioni su tale trasmissione.