(Protocollo 1 - art. 29)
                             Articolo 29 
        Ricorso per cassazione dinanzi a tribunali nazionali 
Alle sentenze  dei  tribunali  dei  brevetti  comunitari  di  seconda
istanza in merito a questioni per le quali la Corte d'appello  comune
non  ha  competenza  esclusiva  ai  sensi   dell'articolo   22   sono
applicabili le norme nazionali relative al ricorso per cassazione.