Articolo 3 Status giuridico 1. La Corte d'appello comune ha personalita' giuridica. 2. In ciascuno degli Stati contraenti, la Corte d'appello comune possiede la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale; essa puo', in particolare, acquistare o vendere beni mobili e immobili e stare in giudizio. 3. Il Presidente della Corte d'appello comune la rappresenta.