(Protocollo 1 - art. 3)
                             Articolo 3 
                          Status giuridico 
1. La Corte d'appello comune ha personalita' giuridica. 
2. In ciascuno degli Stati  contraenti,  la  Corte  d'appello  comune
possiede la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta alle  persone
giuridiche dalla legislazione nazionale; essa puo',  in  particolare,
acquistare o vendere beni mobili e immobili e stare in giudizio. 
3. Il Presidente della Corte d'appello comune la rappresenta.