(Protocollo 1 - art. 30)
                             Articolo 30 
   Procedimenti pregiudiziali dinanzi alla Corte d'appello comune 
1.  In  conformita'  dell'articolo  5   dell'accordo   sul   brevetto
comunitario, la Corte d'appello comune e' competente  a  pronunciarsi
in via pregiudiziale: 
  a) sull'interpretazione dell'accordo per quanto concerne  questioni
non rientranti nella sua competenza esclusiva, definita dall'articolo
22 del presente protocollo; 
  b) sulla validita' e interpretazione delle disposizioni adottate in
applicazione dell'accordo, qualora  non  si  tratti  di  disposizioni
nazionali. 
2. Quando una siffatta questione e' sollevata dinanzi a un  tribunale
nazionale, quest'ultimo puo', se ritiene che una decisione su  questo
punto sia necessaria per emettere  la  sua  sentenza,  chiedere  alla
Corte d'appello comune di pronunciarsi al riguardo. 
3. Quando una siffatta questione e' sollevata in una  causa  pendente
dinanzi a un tribunale nazionale le cui decisioni non possono formare
oggetto di un  ricorso  giurisdizionale  di  diritto  interno,  detto
tribunale e' tenuto ad adire la Corte d'appello comune. 
4. Il termine "tribunali" comprende le autorita' di cui  all'articolo
70 della convenzione sul brevetto comunitario.