(Protocollo 1 - art. 32)
                             Articolo 32 
                      Legislazione applicabile 
1. I tribunali dei  brevetti  comunitari  applicano  le  disposizioni
dell'accordo sul brevetto comunitario. 
2. Per tutte le questioni che non rientrano nell'accordo sul brevetto
comunitario il tribunale dei brevetti  comunitari  applica  la  legge
nazionale, compreso il suo diritto internazionale privato.