Articolo 33 Procedura 1. Se l'accordo sul brevetto comunitario non dispone altrimenti, il tribunale dei brevetti comunitari applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azione relativa a un brevetto nazionale nello Stato contraente in cui ha sede. 2. Il paragrafo 1 e' applicabile a una domanda di brevetto europeo che puo' dar luogo al rilascio d'un brevetto comunitario. 3. Il tribunale dei brevetti comunitari registra per iscritto almeno gli elementi essenziali della procedura orale, compresi le testimonianze rilasciate e l'esame sommario del materiale prodotto come prova; allega gli atti di procedura e le dichiarazioni scritte.