(Protocollo 1 - art. 33)
                             Articolo 33 
                              Procedura 
1. Se l'accordo sul brevetto comunitario non dispone  altrimenti,  il
tribunale dei brevetti comunitari applica le  norme  procedurali  che
disciplinano  lo  stesso  tipo  di  azione  relativa  a  un  brevetto
nazionale nello Stato contraente in cui ha sede. 
2. Il paragrafo 1 e' applicabile a una domanda  di  brevetto  europeo
che puo' dar luogo al rilascio d'un brevetto comunitario. 
3. Il tribunale dei brevetti comunitari registra per iscritto  almeno
gli  elementi  essenziali  della   procedura   orale,   compresi   le
testimonianze rilasciate e l'esame sommario  del  materiale  prodotto
come prova; allega gli atti di procedura e le dichiarazioni scritte.