Articolo 34 Disposizioni specifiche relative alle azioni connesse 1. Se non esistono motivi particolari per proseguire la procedura, un tribunale dei brevetti comunitari investito di un'azione contemplata dall'articolo 15, paragrafo 1 diversa da un'azione di accertamento di non contraffazione, su richiesta di una delle parti e dopo aver inteso le altre, sospende la procedura quando la validita' del brevetto comunitario sia gia' contestata dinanzi ad un altro tribunale dei brevetti comunitari o dinanzi alla Corte d'appello comune o sia gia' stata interposta opposizione al brevetto comunitario, ovvero sia stata presentata una domanda di annullamento o limitazione del brevetto comunitario presso l'Ufficio europeo dei brevetti. 2. Se non esistono motivi particolari per proseguire la procedura, l'Ufficio europeo dei brevetti, al quale sia stata presentata una domanda di annullamento o limitazione di un brevetto comunitario, su richiesta di una delle parti e dopo aver inteso le altre, sospende la procedura quando la validita' del brevetto comunitario sia gia' contestata dinanzi ad un tribunale dei brevetti comunitari o alla Corte d'appello comune.