(Protocollo 1 - art. 34)
                             Articolo 34 
        Disposizioni specifiche relative alle azioni connesse 
1. Se non esistono motivi particolari per proseguire la procedura, un
tribunale dei brevetti comunitari investito di un'azione  contemplata
dall'articolo 15, paragrafo 1 diversa da un'azione di accertamento di
non contraffazione, su richiesta di  una  delle  parti  e  dopo  aver
inteso le altre,  sospende  la  procedura  quando  la  validita'  del
brevetto  comunitario  sia  gia'  contestata  dinanzi  ad  un   altro
tribunale dei brevetti comunitari  o  dinanzi  alla  Corte  d'appello
comune  o  sia  gia'  stata  interposta   opposizione   al   brevetto
comunitario, ovvero sia stata presentata una domanda di  annullamento
o limitazione del brevetto comunitario presso l'Ufficio  europeo  dei
brevetti. 
2. Se non esistono motivi particolari per  proseguire  la  procedura,
l'Ufficio europeo dei brevetti, al quale  sia  stata  presentata  una
domanda di annullamento o limitazione di un brevetto comunitario,  su
richiesta di una delle parti e dopo aver inteso le altre, sospende la
procedura quando la  validita'  del  brevetto  comunitario  sia  gia'
contestata dinanzi ad un tribunale dei  brevetti  comunitari  o  alla
Corte d'appello comune.