Articolo 36 Misure provvisorie, compresi i provvedimenti cautelari 1. I tribunali di uno Stato contraente, compresi i tribunali dei brevetti comunitari, possono essere aditi per chiedere, relativamente a un brevetto comunitario, l'applicazione delle misure provvisorie, compresi i provvedimenti cautelari, che sono previste dalla legislazione di detto Stato per un brevetto nazionale, anche se ai sensi del presente protocollo la competenza a conoscere nel merito e' riconosciuta ad un tribunale dei brevetti comunitari di un altro Stato contraente. 2. Un tribunale dei brevetti comunitari la cui competenza si fonda sull'articolo 14, paragrafi 1, 2, 3 o 4 e' competente per adottare misure provvisorie, compresi i provvedimenti cautelari, che, fatte salve le procedure di riconoscimento ed esecuzione richieste dal titolo III della convenzione d'esecuzione, hanno efficacia nel territorio di qualsiasi Stato contraente. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale. 3. La Corte d'appello comune non e' competente ad adottare misure provvisorie, compresi i provvedimenti cautelari, e non puo' essere adita in ricorso contro una decisione che adotta tali misure.