(Protocollo 1 - art. 36)
                             Articolo 36 
       Misure provvisorie, compresi i provvedimenti cautelari 
1. I tribunali di uno Stato  contraente,  compresi  i  tribunali  dei
brevetti comunitari, possono essere aditi per chiedere, relativamente
a un brevetto comunitario, l'applicazione delle  misure  provvisorie,
compresi  i  provvedimenti  cautelari,  che   sono   previste   dalla
legislazione di detto Stato per un brevetto nazionale,  anche  se  ai
sensi del presente protocollo la competenza a conoscere nel merito e'
riconosciuta ad un tribunale dei  brevetti  comunitari  di  un  altro
Stato contraente. 
2. Un tribunale dei brevetti comunitari la cui  competenza  si  fonda
sull'articolo 14, paragrafi 1, 2, 3 o 4 e'  competente  per  adottare
misure provvisorie, compresi i provvedimenti  cautelari,  che,  fatte
salve le procedure di  riconoscimento  ed  esecuzione  richieste  dal
titolo  III  della  convenzione  d'esecuzione,  hanno  efficacia  nel
territorio di qualsiasi Stato contraente. Tale competenza non  spetta
a nessun altro organo giurisdizionale. 
3. La Corte d'appello comune non e'  competente  ad  adottare  misure
provvisorie, compresi i provvedimenti cautelari, e  non  puo'  essere
adita in ricorso contro una decisione che adotta tali misure.