(Protocollo 1 - art. 38)
                             Articolo 38 
             Applicazione della convenzione d'esecuzione 
Le disposizioni della convenzione d'esecuzione applicabili in  virtu'
dei precedenti articoli producono i loro effetti, relativamente a uno
Stato contraente nei cui confronti tale convenzione  non  sia  ancora
entrata in vigore, soltanto dopo che essa sia entrata in  vigore  per
detto Stato.