(Protocollo 1 - art. 39)
                             Articolo 39 
Nomina dei giudici della Corte d'appello comune  durante  il  periodo
                             transitorio 
1. Durante un periodo transitorio la cui scadenza sara' stabilita dal
Comitato amministrativo, quest'ultimo puo', alle condizioni  previste
dall'articolo 5, paragrafo 1, determinare un numero di giudici  della
Corte d'appello comune inferiore al numero degli Stati contraenti. 
2.  Durante  il  periodo  transitorio  di  cui  al  paragrafo  1,   i
rappresentanti dei governi degli Stati  contraenti  possono  nominare
giudici  della  Corte  d'appello  comune  persone  che  possiedono  i
requisiti prescritti per essere nominate  alle  carriere  giudiziarie
nei rispettivi Stati e un'esperienza  del  diritto  dei  brevetti.  I
giudici possono proseguire le loro attivita' nei rispettivi  Stati  o
in organizzazioni internazionali. Essi possono essere nominati per un
periodo inferiore a sei anni, ma comunque non inferiore ad un anno, e
il loro mandato e' rinnovabile.