Articolo 5 Organico e cancelleria 1. La Corte d'appello comune e' composta dal numero di giudici necessario, che sara' stabilito all'unanimita' dal Comitato amministrativo previa consultazione della Corte d'appello comune; tale numero deve essere almeno pari al numero degli Stati contraenti. 2. La Corte d'appello comune si riunisce in sessione plenaria. Essa puo' tuttavia formare sezioni composte ciascuna dal numero di giudici previsto dal suo regolamento di procedura. 3. La Corte d'appello comune ha una cancelleria.