(Protocollo 1 - art. 5)
                             Articolo 5 
                       Organico e cancelleria 
1. La Corte d'appello  comune  e'  composta  dal  numero  di  giudici
necessario,  che  sara'   stabilito   all'unanimita'   dal   Comitato
amministrativo previa consultazione  della  Corte  d'appello  comune;
tale numero deve essere almeno pari al numero degli Stati contraenti. 
2. La Corte d'appello comune si riunisce in sessione  plenaria.  Essa
puo' tuttavia formare sezioni composte ciascuna dal numero di giudici
previsto dal suo regolamento di procedura. 
3. La Corte d'appello comune ha una cancelleria.