(Protocollo 1 - art. 6)
                             Articolo 6 
           Nomina dei giudici della Corte d'appello comune 
1. I giudici della Corte d'appello comune sono scelti fra le  persone
che possiedono  i  requisiti  prescritti  per  essere  nominati  alle
cariche giudiziarie nei rispettivi Stati e un'esperienza del  diritto
dei brevetti; essi sono nominati di comune accordo dai rappresentanti
dei governi degli Stati contraenti, per un periodo di sei anni. 
2. I giudici uscenti possono essere nuovamente nominati.