Articolo 6 Nomina dei giudici della Corte d'appello comune 1. I giudici della Corte d'appello comune sono scelti fra le persone che possiedono i requisiti prescritti per essere nominati alle cariche giudiziarie nei rispettivi Stati e un'esperienza del diritto dei brevetti; essi sono nominati di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati contraenti, per un periodo di sei anni. 2. I giudici uscenti possono essere nuovamente nominati.