(Protocollo 1 - art. 7)
                             Articolo 7 
               Presidente della Corte d'appello comune 
1. I giudici designano tra loro, per tre anni,  il  Presidente  della
Corte d'appello comune. Il suo mandato e' rinnovabile. 
2. In caso d'assenza o impedimento del Presidente,  un  altro  membro
della Corte ne assume le funzioni secondo l'ordine d'anzianita'.