(Protocollo 1 - art. 9)
                             Articolo 9 
                       Comitato amministrativo 
1. Il Comitato amministrativo si  compone  dei  rapprasentanti  degli
Stati  contraenti  e  del  rappresentante  della  Commissione   delle
Comunita'  europee,  nonche'  dei  loro  supplenti.  Ciascuno   Stato
contraente  e  la  Commissione  hanno  il  diritto  di  nominare   un
rappresentante ed un supplente al  Comitato  amministrativo.  Se  del
caso, il Presidente  della  Corte  d'appello  comune  partecipa  alle
discussioni del Comitato amministrativo. 
2. Al Comitato amministrativo si applicano, l'articolo 11,  paragrafo
2, gli articoli 12 e 13, l'articolo  14,  paragrafi  1,  3,  4  e  5,
l'articolo 16, paragrafo 2, e gli articoli 17, 18 e 19 della 
convenzione sul brevetto comunitario.