Articolo 9 Comitato amministrativo 1. Il Comitato amministrativo si compone dei rapprasentanti degli Stati contraenti e del rappresentante della Commissione delle Comunita' europee, nonche' dei loro supplenti. Ciascuno Stato contraente e la Commissione hanno il diritto di nominare un rappresentante ed un supplente al Comitato amministrativo. Se del caso, il Presidente della Corte d'appello comune partecipa alle discussioni del Comitato amministrativo. 2. Al Comitato amministrativo si applicano, l'articolo 11, paragrafo 2, gli articoli 12 e 13, l'articolo 14, paragrafi 1, 3, 4 e 5, l'articolo 16, paragrafo 2, e gli articoli 17, 18 e 19 della convenzione sul brevetto comunitario.