Articolo 10 Senza essere assoggettata a controlli, regolamentazioni o moratorie finanziarie la Corte puo': a) ricevere e detenere fondi e divise di qualsiasi natura e disporre di conti in qualsiasi moneta degli Stati membri delle Comunita' europee o in unita' monetarie europee, b) trasferire liberamente i suoi fondi e le sue divise da uno Stato membro delle Comunita' europee in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.