(Protocollo 2 - art. 10)
                             Articolo 10 
Senza essere assoggettata a controlli, regolamentazioni  o  moratorie
finanziarie la Corte puo': 
  a) ricevere e  detenere  fondi  e  divise  di  qualsiasi  natura  e
disporre di conti  in  qualsiasi  moneta  degli  Stati  membri  delle
Comunita' europee o in unita' monetarie europee, 
  b) trasferire liberamente i suoi fondi e le sue divise da uno Stato
membro delle Comunita' europee in un altro  Stato  membro  o  in  uno
Stato terzo.