(Protocollo 2 - art. 11)
                             Articolo 11 
1. La Corte beneficia, nel territorio di ciascuno  Stato  contraente,
per le sue comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i  suoi
documenti, del trattamento concesso da questo  Stato  alla  Corte  di
giustizia delle Comunita' europee. 
2. La corrispondenza ufficiale e  le  altre  comunicazioni  ufficiali
della Corte non possono essere censurate.