Articolo 11 1. La Corte beneficia, nel territorio di ciascuno Stato contraente, per le sue comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i suoi documenti, del trattamento concesso da questo Stato alla Corte di giustizia delle Comunita' europee. 2. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Corte non possono essere censurate.