(Protocollo 2 - art. 13)
                             Articolo 13 
1.  I  membri  del  Comitato  amministrativo,   i   loro   supplenti,
consiglieri ed esperti  godono,  durante  le  riunioni  del  Comitato
amministrativo o di qualsiasi organo  istituito  da  detto  Comitato,
come anche durante i loro viaggi a destinazione del o in  provenienza
dal luogo della riunione, dei privilegi e delle immunita' seguenti: 
  a) immunita' d'arresto o di detenzione come anche di sequestro  dei
loro bagagli personali, salvo in caso di flagranza di reato; 
  b) immunita' di  giurisdizione,  anche  dopo  la  fine  della  loro
missione, per gli atti, ivi compresi i loro scritti e le loro parole,
compiuti nell'esercizio delle loro  funzioni;  questa  immunita'  non
puo' essere pero' invocata in  caso  di  infrazione  delle  norme  di
circolazione dei veicoli, commessa da una delle persone citate, o  in
caso di danni provocati da un veicolo appartenente  a  una  di  dette
persone o da essa condotto; 
  c) inviolabilita' di tutti i loro scritti e documenti ufficiali; 
  d) diritto di scrivere in cifra e di ricevere documenti e scritti a
mezzo corriere speciale o in valigie sigillate; 
  e) esenzione, per  se'  e  per  il  coniuge,  da  ogni  restrizione
d'entrata e dalle formalita' di iscrizione degli stranieri; 
  f) le medesime facilitazioni per quanto concerne le norme monetarie
o valutarie concesse  ai  rappresentanti  dei  governi  stranieri  in
missione ufficiale temporanea. 
2. I privilegi e le immunita' sono concessi alle persone  di  cui  al
paragrafo 1, non per loro vantaggio personale, bensi' per  assicurare
alle medesime la  completa  indipendenza  nell'esercizio  delle  loro
funzioni  in  rapporto  con  la  Corte.  Di  conseguenza,  uno  Stato
contraente ha il dovere di sopprimere  l'immunita'  ogniqualvolta,  a
suo parere, l'immunita' intralcerebbe il corso della giustizia e  nei
casi in cui essa puo' essere soppressa senza compromettere gli  scopi
per i quali e' stata concessa.