(Protocollo 2 - art. 14)
                             Articolo 14 
I giudici, i funzionari e gli altri agenti della Corte: 
  a) godono, anche dopo lo scioglimento  dei  rapporti  di  servizio,
della immunita' di giurisdizione per gli atti, ivi compresi  le  loro
parole e i loro scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; 
questa immunita' non puo' pero' essere invocata in caso di infrazione
delle norme di circolazione dei veicoli commessa da un giudice, da un
funzionario o da  un  altro  agente  della  Corte,  ovvero  di  danni
provocati da un veicolo appartenente  o  condotto  da  tale  giudice,
funzionario o altro agente; 
  b) sono esenti da ogni obbligo relativo al servizio militare; 
  c) godono dell'inviolabilita' per tutti i loro scritti e  documenti
ufficiali; 
  d) godono, assieme ai membri della famiglia conviventi, per  quanto
concerne  le  restrizioni  all'immigrazione  e   l'iscrizione   degli
stranieri, delle medesime eccezioni generalmente concesse  ai  membri
del personale delle organizzazioni internazionali; 
  e) godono, per quanto concerne le  norme  valutarie,  dei  medesimi
privilegi  generalmente  concessi  ai  membri  del  personale   delle
organizzazioni internazionali; 
  f) godono, in caso di crisi internazionale, assieme ai membri della
famiglia  conviventi,  delle  medesime  facilitazioni  di   rimpatrio
concesse agli agenti diplomatici; 
  g) godono del diritto di importare in franchigia la loro mobilia  e
i loro effetti personali quando si stabiliscono per  la  prima  volta
nello Stato interessato, e del diritto di riesportare  in  franchigia
la loro mobilia  e  i  loro  effetti  personali,  quando  cessano  di
esercitare  le  loro  funzioni  in  questo  Stato,  fatte  salve   le
condizioni reputate  necessarie  dal  governo  dello  Stato  nel  cui
territorio il diritto  e'  esercitato  e  fatta  eccezione  dei  beni
acquistati  in  quello  Stato  e  quivi   colpiti   da   un   divieto
d'esportazione.