Articolo 14 I giudici, i funzionari e gli altri agenti della Corte: a) godono, anche dopo lo scioglimento dei rapporti di servizio, della immunita' di giurisdizione per gli atti, ivi compresi le loro parole e i loro scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; questa immunita' non puo' pero' essere invocata in caso di infrazione delle norme di circolazione dei veicoli commessa da un giudice, da un funzionario o da un altro agente della Corte, ovvero di danni provocati da un veicolo appartenente o condotto da tale giudice, funzionario o altro agente; b) sono esenti da ogni obbligo relativo al servizio militare; c) godono dell'inviolabilita' per tutti i loro scritti e documenti ufficiali; d) godono, assieme ai membri della famiglia conviventi, per quanto concerne le restrizioni all'immigrazione e l'iscrizione degli stranieri, delle medesime eccezioni generalmente concesse ai membri del personale delle organizzazioni internazionali; e) godono, per quanto concerne le norme valutarie, dei medesimi privilegi generalmente concessi ai membri del personale delle organizzazioni internazionali; f) godono, in caso di crisi internazionale, assieme ai membri della famiglia conviventi, delle medesime facilitazioni di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici; g) godono del diritto di importare in franchigia la loro mobilia e i loro effetti personali quando si stabiliscono per la prima volta nello Stato interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la loro mobilia e i loro effetti personali, quando cessano di esercitare le loro funzioni in questo Stato, fatte salve le condizioni reputate necessarie dal governo dello Stato nel cui territorio il diritto e' esercitato e fatta eccezione dei beni acquistati in quello Stato e quivi colpiti da un divieto d'esportazione.