(Protocollo 2 - art. 15)
                             Articolo 15 
1.  Nelle  condizioni  e  secondo  le  modalita'  che   il   Comitato
amministrativo  fissa  entro  il  termine  di  un  anno  a  decorrere
dall'entrata in vigore  dell'accordo  sul  brevetto  comunitario,  le
persone di cui all'articolo  14  saranno  soggette,  a  favore  della
Corte, a una imposta sugli stipendi e sui salari versati dalla Corte. 
A decorrere dalla  data  di  applicazione  di  tale  imposta,  questi
stipendi e salari sono esenti  dall'imposta  nazionale  sul  reddito.
Tuttavia, gli Stati contraenti possono tener conto di questi stipendi
e  salari  per  il  computo  dell'imposta  da  pagare   sui   redditi
provenienti da altre fonti. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle  rendite
e pensioni pagate dalla Corte ai suoi ex giudici, funzionari e  altri
agenti.