(Protocollo 2 - art. 16)
                             Articolo 16 
Il Comitato amministrativo determina le  categorie  di  funzionari  e
altri agenti ai quali sono applicabili le disposizioni  dell'articolo
14, totalmente o parzialmente, nonche' le disposizioni  dell'articolo
15. Nomi, titoli  e  indirizzi  dei  funzionari  e  di  altri  agenti
appartenenti a queste categorie, nonche'  quelli  dei  giudici,  sono
periodicamente comunicati agli Stati contraenti.