Articolo 16 Il Comitato amministrativo determina le categorie di funzionari e altri agenti ai quali sono applicabili le disposizioni dell'articolo 14, totalmente o parzialmente, nonche' le disposizioni dell'articolo 15. Nomi, titoli e indirizzi dei funzionari e di altri agenti appartenenti a queste categorie, nonche' quelli dei giudici, sono periodicamente comunicati agli Stati contraenti.