(Protocollo 2 - art. 17)
                             Articolo 17 
La Corte e i giudici, i funzionari e altri agenti della  Corte,  sono
esonerati da qualsiasi contributo obbligatorio a organi nazionali  di
previdenza sociale, nel caso in cui la Corte  istituisca  il  proprio
sistema di previdenza sociale, salvo accordi da  concludere  con  gli
Stati contraenti conformemente alle disposizione dell'articolo 23.