Articolo 17 La Corte e i giudici, i funzionari e altri agenti della Corte, sono esonerati da qualsiasi contributo obbligatorio a organi nazionali di previdenza sociale, nel caso in cui la Corte istituisca il proprio sistema di previdenza sociale, salvo accordi da concludere con gli Stati contraenti conformemente alle disposizione dell'articolo 23.