(Protocollo 2 - art. 18)
                             Articolo 18 
1. I privilegi e le immunita' previsti nel  presente  protocollo  non
sono stabiliti allo scopo di procurare vantaggi personali ai giudici,
ai funzionari  e  altri  agenti  della  Corte.  Essi  sono  istituiti
unicamente  per  assicurare,   in   ogni   circostanza,   il   libero
funzionamento della Corte e la completa  indipendenza  delle  persone
alle quali sono concessi. 
2. La Corte, riunita in seduta plenaria, ha il dovere  di  sopprimere
l'immunita' qualora reputi che essa intralci il corso  normale  della
giustizia e che sia possibile rinunciarvi senza arrecare  pregiudizio
agli interessi della Corte.