Articolo 18 1. I privilegi e le immunita' previsti nel presente protocollo non sono stabiliti allo scopo di procurare vantaggi personali ai giudici, ai funzionari e altri agenti della Corte. Essi sono istituiti unicamente per assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento della Corte e la completa indipendenza delle persone alle quali sono concessi. 2. La Corte, riunita in seduta plenaria, ha il dovere di sopprimere l'immunita' qualora reputi che essa intralci il corso normale della giustizia e che sia possibile rinunciarvi senza arrecare pregiudizio agli interessi della Corte.