(Protocollo 2 - art. 19)
                             Articolo 19 
Qualora, tolta l'immunita', venga promossa un'azione penale contro un
giudice, questi  puo'  essere  giudicato,  in  ciascuno  degli  Stati
membri, soltanto dall'organo  competente  a  giudicare  i  magistrati
appartenenti alla piu' alta giurisdizione nazionale.