Articolo 20 1. La Corte coopera in ogni momento con le autorita' competenti degli Stati contraenti per facilitare il buon funzionamento della giustizia, per assicurare l'osservanza delle norme di polizia e di quelle concernenti la pubblica sanita' e l'ispezione del lavoro e di altre leggi nazionali analoghe e per impedire abusi dei privilegi, immunita' e agevolazioni previsti dal presente protocollo. 2. La procedura di cooperazione, di cui al paragrafo 1, potra' essere precisata negli accordi complementari di cui all'articolo 23.