(Protocollo 2 - art. 20)
                             Articolo 20 
1. La Corte coopera in ogni momento con le autorita' competenti degli
Stati  contraenti  per  facilitare  il   buon   funzionamento   della
giustizia, per assicurare l'osservanza delle norme di  polizia  e  di
quelle concernenti la pubblica sanita' e l'ispezione del lavoro e  di
altre leggi nazionali analoghe e per impedire  abusi  dei  privilegi,
immunita' e agevolazioni previsti dal presente protocollo. 
2. La procedura di cooperazione, di cui al paragrafo 1, potra' essere
precisata negli accordi complementari di cui all'articolo 23.