(Protocollo 2 - art. 23)
                             Articolo 23 
Su decisione del Comitato amministrativo, la  Corte  puo'  concludere
con  uno  o  piu'  Stati   contraenti   accordi   complementari   per
l'esecuzione delle disposizioni del presente protocollo nei  riguardi
di questo o di questi Stati, come anche altre intese  per  assicurare
il  buon  funzionamento  della  Corte  e  la  salvaguardia  dei  suoi
interessi.