Articolo 3 1. Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, la Corte gode dell'immunita' di giurisdizione, salvo: a) esplicita rinuncia della Corte a tale immunita' in un caso particolare, fermo restando che la Corte ha il dovere di rinunciare a detta immunita' allorche' questa ostacoli il corso normale della giustizia e sia possibile rinunciarvi senza ledere gli interessi della Corte; b) in caso di azione civile intentata da un terzo per danni conseguenti ad un incidente provocato da un veicolo appartenente alla Corte, o circolante per conto di essa, oppure in caso di infrazione alle norme di circolazione commesse con questo veicolo; c) in caso di sequestro, ordinato con decisione delle autorita' giudiziarie o delle autorita' amministrative di cui all'articolo V bis del protocollo allegato alla convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalla convenzione d'adesione del 9 ottobre 1978, sugli stipendi o emolumenti, comprese le pensioni, dovuti dalla Corte ad un membro o ad un ex membro del suo personale; d) in caso di azione civile fondata su un'obbligazione della Corte risultante da un contratto, compreso un contratto di lavoro concluso con un membro del personale; e) nel caso in cui la Corte abbia intentato una causa e il convenuto introduca un'azione riconvenzionale direttamente legata alla domanda per la parte principale. 2. Ai sensi del presente protocollo, le attivita' ufficiali della Corte sono quelle che sono strettamente necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti nel protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validita' dei brevetti comunitari.