(Protocollo 2 - art. 3)
                             Articolo 3 
1.  Nell'ambito  delle  sue  attivita'  ufficiali,  la   Corte   gode
dell'immunita' di giurisdizione, salvo: 
  a) esplicita rinuncia della Corte  a  tale  immunita'  in  un  caso
particolare, fermo restando che la Corte ha il dovere di rinunciare a
detta immunita' allorche' questa  ostacoli  il  corso  normale  della
giustizia e sia possibile  rinunciarvi  senza  ledere  gli  interessi
della Corte; 
  b) in caso di  azione  civile  intentata  da  un  terzo  per  danni
conseguenti ad un incidente provocato da un veicolo appartenente alla
Corte, o circolante per conto di essa, oppure in caso  di  infrazione
alle norme di circolazione commesse con questo veicolo; 
  c) in caso di sequestro, ordinato  con  decisione  delle  autorita'
giudiziarie o delle autorita' amministrative di  cui  all'articolo  V
bis del protocollo allegato alla convenzione del  27  settembre  1968
concernente  la  competenza  giurisdizionale  e  l'esecuzione   delle
decisioni  in  materia  civile  e   commerciale,   modificata   dalla
convenzione  d'adesione  del  9  ottobre  1978,  sugli   stipendi   o
emolumenti, comprese le pensioni, dovuti dalla Corte ad un  membro  o
ad un ex membro del suo personale; 
  d) in caso di azione civile fondata su un'obbligazione della  Corte
risultante da un contratto, compreso un contratto di lavoro  concluso
con un membro del personale; 
  e) nel caso in  cui  la  Corte  abbia  intentato  una  causa  e  il
convenuto introduca  un'azione  riconvenzionale  direttamente  legata
alla domanda per la parte principale. 
2. Ai sensi del presente protocollo,  le  attivita'  ufficiali  della
Corte sono quelle che sono strettamente necessarie per lo svolgimento
dei  compiti  previsti  nel  protocollo  sulla   composizione   delle
controversie in materia di contraffazione e  validita'  dei  brevetti
comunitari.