(Protocollo 2 - art. 4)
                             Articolo 4 
1. Le proprieta' e i beni della Corte, in qualunque luogo si trovino,
godono dell'immunita' riguardo a  qualsiasi  forma  di  requisizione,
confisca,  espropriazione,  sequestro  ed  esecuzione  a   meno   che
l'immunita' della Corte sia esclusa in virtu' di un fatto  menzionato
nell'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a e). 
2. Le proprieta' e i beni della Corte godono parimenti dell'immunita'
riguardo a  qualsiasi  genere  di  coercizione  amministrativa  o  di
provvedimento preso prima di una sentenza, salvo nella misura in  cui
cio'  sia  temporaneamente   necessario   per   prevenire   incidenti
coinvolgenti veicoli appartenenti alla Corte o circolanti  per  conto
di essa e per condurre inchieste su tali incidenti  e  salvo  qualora
sia  esclusa  l'immunita'  della  Corte  ai  sensi  dell'articolo  3,
paragrafo 1, lettere da a) a e).