(Protocollo 2 - art. 6)
                             Articolo 6 
Le merci importate o esportate dalla Corte per lo  svolgimento  delle
sue attivita' ufficiali sono esenti da diritti e tasse d'importazione
o d'esportazione - eccettuati quelli rappresentanti  la  retribuzione
per servizi resi - e  non  sono  soggette  a  divieti  e  restrizioni
all'importazione o all'esportazione.