(Protocollo 2 - art. 8)
                             Articolo 8 
1.  Le  merci  appartenenti  alla  Corte,  acquistate   o   importate
conformemente all'articolo 5 o all'articolo 6, possono essere vendute
o cedute soltanto alle condizioni fissate dallo Stato contraente  che
ha concesso le esenzioni. 
2. I trasferimenti di merci o le prestazioni  di  servizi  effettuati
tra i vari edifici della Corte sono esenti da oneri o restrizioni  di
qualsiasi genere; ove occorra, gli Stati contraenti  prendono  appro-
priate misure per l'esenzione o  il  rimborso  dell'importo  di  tali
oneri o per l'eliminazione di tali restrizioni.