(Protocollo 3 - art. 10)
                             Articolo 10 
Le deliberazioni della Corte  riunita  in  seduta  plenaria  e  delle
sezioni sono valide soltanto se e'  presente  un  numero  dispari  di
giudici. 
Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria  sono  valide
se e' presente il minor  numero  dispari  di  membri  superiori  alla
meta'. 
Le deliberazioni delle sezioni sono valide se prese da  tre  giudici;
in caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione,  si
puo' ricorrere a un giudice che faccia  parte  di  un'altra  sezione,
alle condizioni definite dal regolamento di procedura.