Articolo 10 Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria e delle sezioni sono valide soltanto se e' presente un numero dispari di giudici. Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se e' presente il minor numero dispari di membri superiori alla meta'. Le deliberazioni delle sezioni sono valide se prese da tre giudici; in caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si puo' ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura.