Articolo 11 I giudici non possono partecipare alla trattazione di alcun affare nel quale essi siano in precedenza intervenuti come consulenti o avvocati di una delle parti, o sul quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo. Qualora, per un motivo particolare, un giudice reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di un affare determinato, ne informa il Presidente. Qualora il Presidente reputi che un giudice non debba, per un motivo partico are, giudicare in un affare determinato, ne avverte l'interessato. Un giudice puo' essere ricusato da una parte per uno dei motivi di cui al primo comma o se sospetto di parzialita'. Una parte non puo' invocare la nazionalita' di un giudice ne' l'assenza, in seno alla Corte o ad una sua sezione, di un giudice della propria nazionalita', per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni. In caso di difficolta' nell'applicazione del presente articolo, de- cide la Corte.