(Protocollo 3 - art. 11)
                             Articolo 11 
I giudici non possono partecipare alla trattazione  di  alcun  affare
nel quale essi siano in  precedenza  intervenuti  come  consulenti  o
avvocati di una delle parti, o sul quale essi siano stati chiamati  a
pronunciarsi  come  membri  di  un  tribunale,  di  una   commissione
d'inchiesta o a qualunque altro titolo. 
Qualora, per un motivo particolare, un giudice reputi  di  non  poter
partecipare al giudizio o all'esame  di  un  affare  determinato,  ne
informa il Presidente. Qualora il Presidente reputi  che  un  giudice
non debba,  per  un  motivo  partico  are,  giudicare  in  un  affare
determinato, ne avverte l'interessato. 
Un giudice puo' essere ricusato da una parte per uno  dei  motivi  di
cui al primo comma o se sospetto di parzialita'. 
Una parte non  puo'  invocare  la  nazionalita'  di  un  giudice  ne'
l'assenza, in seno alla Corte o ad una sua  sezione,  di  un  giudice
della propria nazionalita', per  richiedere  la  modificazione  della
composizione della Corte o di una delle sue sezioni. 
In caso di difficolta' nell'applicazione del presente  articolo,  de-
cide la Corte.