Articolo 12 Le parti devono essere rappresentate dinanzi alla Corte da un avvocato autorizzato ad esercitare dinanzi ad una Corte di uno Stato contraente. L'avvocato puo' essere assistito da un consulente tecnico che sia un mandatario abilitato il cui nome figuri nell'elenco tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e che sia autorizzato ad agire dinanzi agli organi speciali dell'Ufficio ai sensi dell'articolo 62 della convenzione sul brevetto comunitario, o da un consulente tecnico che sia abilitato ad agire come mandatario nel settore dei brevetti in uno Stato contraente. Il consulente tecnico puo' intervenire alle udienze alle condizioni previste dal regolamento di procedura. Gli avvocati e i consulenti tecnici che compaiono dinanzi alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni previste dal regolamento di procedura. La Corte gode, nei confronti degli avvocati e dei consulenti tecnici che si presentano dinanzi ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni previste dal regolamento di procedura.