(Protocollo 3 - art. 12)
                             Articolo 12 
Le parti  devono  essere  rappresentate  dinanzi  alla  Corte  da  un
avvocato autorizzato ad esercitare dinanzi ad una Corte di uno  Stato
contraente. 
L'avvocato puo' essere assistito da un consulente tecnico che sia  un
mandatario  abilitato  il  cui   nome   figuri   nell'elenco   tenuto
dall'Ufficio europeo dei brevetti e  che  sia  autorizzato  ad  agire
dinanzi agli organi speciali dell'Ufficio ai sensi  dell'articolo  62
della convenzione  sul  brevetto  comunitario,  o  da  un  consulente
tecnico che sia abilitato ad agire come mandatario  nel  settore  dei
brevetti  in  uno  Stato  contraente.  Il  consulente  tecnico   puo'
intervenire alle udienze alle condizioni previste dal regolamento  di
procedura. 
Gli avvocati e i consulenti tecnici che compaiono dinanzi alla  Corte
godono  dei  diritti  e  delle  garanzie  necessari  per  l'esercizio
indipendente  delle  loro  funzioni,  alle  condizioni  previste  dal
regolamento di procedura. 
La Corte gode, nei confronti degli avvocati e dei consulenti  tecnici
che  si  presentano  dinanzi  ad   essa,   dei   poteri   normalmente
riconosciuti in materia alle corti e ai  tribunali,  alle  condizioni
previste dal regolamento di procedura.