(Protocollo 3 - art. 13)
                             Articolo 13 
La procedura dinanzi alla Corte comprende due  fasi:  l'una  scritta,
l'altra orale. 
La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti  in  causa
delle istanze, memorie,  difese  e  osservazioni  e  delle  repliche,
nonche' di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro  copie
certificate conformi. 
Le comunicazioni sono fatte a cura della cancelleria secondo l'ordine
e nei termini fissati dal regolamento di procedura. 
La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da
un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte di  avvocati  e
consulenti tecnici e, ove occorra, l'audizione di testimoni e periti.