(Protocollo 3 - art. 2)
                             Articolo 2 
Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni, deve, in  seduta
pubblica, prestare giuramento di esercitare tali  funzioni  in  piena
imparzialita' e secondo coscienza e di nulla  divulgare  del  segreto
delle deliberazioni.