(Protocollo 3 - art. 20)
                             Articolo 20 
La Corte puo' ordinare che  un  testimonio  o  un  perito  sia  udito
dall'autorita' giudiziaria del suo domicilio. 
Tale ordinanza e'  diretta,  per  la  sua  esecuzione,  all'autorita'
giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento  di
procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione  della  rogatoria  sono
rimessi alla Corte alle stesse condizioni. 
La Corte sostiene le spese, salvo che siano poste, quando ne  sia  il
caso, a carico delle parti.