(Protocollo 3 - art. 21)
                             Articolo 21 
Ogni Stato contraente considera qualsiasi violazione  dei  giuramenti
dei testimoni e dei periti  alla  stregua  del  corrispondente  reato
commesso avanti  a  un  tribunale  nazionale  giudicante  in  materia
civile. Su denuncia della Corte, esso procede contro  gli  autori  di
tale reato avanti alla giurisdizione nazionale competente.