(Protocollo 3 - art. 23)
                             Articolo 23 
Nel corso del dibattimento la Corte  puo'  interrogare  i  periti,  i
testimoni  e  le  parti  stesse.  Tuttavia  queste   ultime   possono
provvedere alla propria difesa  orale  soltanto  tramite  il  proprio
rappresentante.