(Protocollo 3 - art. 29)
                             Articolo 29 
La Corte, qualora sia convinta che  una  persona  dimostri  di  avere
interesse alla  soluzione  di  una  controversia  sottopostale,  puo'
autorizzare tale persona ad intervenire. 
Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere  come  oggetto
soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.