(Protocollo 3 - art. 3)
                             Articolo 3 
I  giudici  non  possono  esercitare  alcuna  funzione   politica   o
amministrativa. 
Essi non possono, salvo deroga  concessa  a  titolo  eccezionale  dal
Comitato amministrativo, esercitare  alcuna  attivita'  professionale
rimunerata o meno. 
Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne  di
rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di
queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica,  in  particolare  i
doveri di onesta' e di delicatezza per quanto  riguarda  l'accettare,
dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. 
In caso di dubbio, decide  la  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'
europee.