Articolo 3 I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa. Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Comitato amministrativo, esercitare alcuna attivita' professionale rimunerata o meno. Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onesta' e di delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di dubbio, decide la Corte di giustizia delle Comunita' europee.