Articolo 32 Il diritto dello Stato contraente in cui e' situato il tribunale dei brevetti comunitari di seconda istanza che ha adito la Corte si applica alla revisione di una sentenza pronunziata dalla Corte conformemente all'articolo 25 del protocollo sulle controversie. L'articolo 23 del protocollo sulle controversie si applica anch'esso alla procedura di revisione. Il disposto combinato dell'articolo 62, paragrafo 1 della convenzione sul brevetto comunitario e dell'articolo 125 della convenzione sul brevetto europeo si applica alla revisione di una sentenza pronunziata dalla Corte conformemente all'articolo 28 del protocollo sulle controversie.