(Protocollo 3 - art. 32)
                             Articolo 32 
Il diritto dello Stato contraente in cui e' situato il tribunale  dei
brevetti comunitari di seconda istanza  che  ha  adito  la  Corte  si
applica alla  revisione  di  una  sentenza  pronunziata  dalla  Corte
conformemente all'articolo  25  del  protocollo  sulle  controversie.
L'articolo 23 del protocollo sulle controversie si applica  anch'esso
alla procedura di revisione. 
Il disposto combinato dell'articolo 62, paragrafo 1 della convenzione
sul brevetto comunitario e dell'articolo 125  della  convenzione  sul
brevetto  europeo  si  applica  alla  revisione   di   una   sentenza
pronunziata dalla Corte conformemente all'articolo 28 del  protocollo
sulle controversie.