(Protocollo 3 - art. 33)
                             Articolo 33 
Salvo disposizioni contrarie dell'accordo sul brevetto comunitario  o
delle legislazioni  nazionali,  la  Corte  ed  i  tribunali  o  altre
autorita' degli Stati  contraenti  si  assistono  reciprocamente,  su
richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione
di fascicoli.