(Protocollo 3 - art. 4)
                             Articolo 4 
A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni  di  giudice
cessano individualmente per dimissioni. 
In caso di dimissioni di un giudice,  la  lettera  di  dimissioni  e'
indirizzata  al  Presidente  della  Corte  per  essere  trasmessa  al
Presidente del Comitato  amministrativo.  Quest'ultima  notificazione
importa vacanza di seggio. 
Salvo i casi in cui si applica l'articolo 5  seguente,  ogni  giudice
rimane in carica fin a quando il suo successore non assuma le proprie
funzioni.