Articolo 4 A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni. In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni e' indirizzata al Presidente della Corte per essere trasmessa al Presidente del Comitato amministrativo. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio. Salvo i casi in cui si applica l'articolo 5 seguente, ogni giudice rimane in carica fin a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.