Articolo 5 I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio di una maggioranza dei tre quarti dei giudici della Corte di giustizia delle Comunita' europee, non siano piu' in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfino piu' agli obblighi derivanti dalla loro carica. La procedura di destituzione viene avviata dall'istanza stabilita nel regolamento di procedura. Il Presidente della Corte di giustizia delle Comunita' europee notifica la decisione di quest'ultima al Presidente del Comitato amministrativo. Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.