(Protocollo 3 - art. 5)
                             Articolo 5 
I giudici possono essere rimossi dalle loro  funzioni  oppure  essere
dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da  altri  vantaggi
sostitutivi soltanto qualora, a giudizio di una maggioranza  dei  tre
quarti dei giudici della Corte di giustizia delle Comunita'  europee,
non siano  piu'  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  ovvero  non
soddisfino piu' agli obblighi derivanti dalla loro carica. 
La procedura di destituzione viene avviata dall'istanza stabilita nel
regolamento di procedura. 
Il Presidente  della  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee
notifica la decisione di  quest'ultima  al  Presidente  del  Comitato
amministrativo. 
Quest'ultima notificazione, in  caso  di  decisione  che  rimuove  un
giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.