PROTOCOLLO RELATIVO AD UN'EVENTUALE MODIFICA DELLE CONDIZIONI PER L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO SUL BREVETTO COMUNITARIO LE ALTE PARTI CONTRAENTI del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, VISTO l'accordo sul brevetto comunitario fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989, CONSIDERANDO l'interesse che il regime comunitario dei brevetti possa essere applicato al momento del completamento del mercato interno; CONSIDERANDO che occorre prevedere una procedura che consenta di realizzare tale obiettivo in caso di difficolta' che non rendano possibile l'adempimento in tempo utile delle formalita' di cui all'articolo 10 dell'accordo, pur restando l'obiettivo finale l'applicazione del regime nei confronti di tutti gli Stati firmatari; CONSIDERANDO che in caso di ricorso a tale procedura il funzionamento del regime istituito dall'accordo richiederebbe che fossero conferite competenze in materia di brevetti comunitari a talune istituzioni delle Comunita' europee prima ancora dell'entrata in vigore dell'accordo nei confronti di tutti gli Stati firmatari, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Se al 31 dicembre 1991 l'accordo sul brevetto comunitario, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989, in appresso denominato "l'accordo" non e' entrato in vigore, una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunita' economica europea sara' convocata dal Presidente del Consiglio delle Comunita' europee. Tale conferenza sara' abilitata a modificare, all'unanimita', il numero di Stati che dovranno avere ratificato detto accordo affinche' quest'ultimo possa entrare in vigore.