(Protocollo 4 - art. 1)
                             PROTOCOLLO 
                  RELATIVO AD UN'EVENTUALE MODIFICA 
              DELLE CONDIZIONI PER L'ENTRATA IN VIGORE 
                DELL'ACCORDO SUL BREVETTO COMUNITARIO 
LE ALTE PARTI CONTRAENTI del trattato  che  istituisce  la  Comunita'
economica europea, 
VISTO l'accordo sul brevetto comunitario fatto a  Lussemburgo  il  15
dicembre 1989, 
CONSIDERANDO l'interesse che il regime comunitario dei brevetti possa
essere applicato al momento del completamento del mercato interno; 
CONSIDERANDO che occorre prevedere  una  procedura  che  consenta  di
realizzare tale obiettivo in caso  di  difficolta'  che  non  rendano
possibile l'adempimento  in  tempo  utile  delle  formalita'  di  cui
all'articolo  10  dell'accordo,  pur  restando   l'obiettivo   finale
l'applicazione del regime nei confronti di tutti gli Stati firmatari; 
CONSIDERANDO che in caso di ricorso a tale procedura il funzionamento
del regime istituito dall'accordo richiederebbe che fossero conferite
competenze in materia di brevetti  comunitari  a  talune  istituzioni
delle  Comunita'  europee  prima  ancora   dell'entrata   in   vigore
dell'accordo nei confronti di tutti gli Stati firmatari, 
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 
                             Articolo 1 
Se al 31 dicembre 1991 l'accordo sul brevetto  comunitario,  fatto  a
Lussemburgo il 15 dicembre 1989, in appresso  denominato  "l'accordo"
non e' entrato in  vigore,  una  conferenza  dei  rappresentanti  dei
governi degli Stati membri della Comunita'  economica  europea  sara'
convocata dal Presidente del Consiglio delle Comunita' europee.  Tale
conferenza sara' abilitata a modificare, all'unanimita', il numero di
Stati  che  dovranno  avere  ratificato   detto   accordo   affinche'
quest'ultimo possa entrare in vigore.