(Protocollo 4 - art. 2)
                             Articolo 2 
Se la  conferenza  adotta  una  decisione  ai  sensi  del  precedente
articolo, si applicano le seguenti disposizioni: 
  a) la Corte di giustizia delle Comunita' europee ha, in materia  di
brevetti comunitari, la competenza che le e' conferita  dall'accordo.
Si applicano il protocollo sullo statuto  della  Corte  di  giustizia
della Comunita' economica europea e il regolamento di procedura della
Corte di giustizia.  Il  regolamento  di  procedura  della  Corte  e'
adottato e completato, se necessario, conformemente all'articolo  188
del trattato che istituisce la Comunita' economica europea; 
  b)  le  altre  istituzioni  delle  Comunita'  europee   contemplate
dall'accordo,  nonche'  la  Corte  dei  conti,  esercitano  i  poteri
conferiti loro da tale accordo; 
  c)  un'eventuale  ratifica   successiva   all'entrata   in   vigore
dell'accordo prende effetto il primo giorno del terzo mese successivo
al  deposito  dello  strumento  di  ratifica.  Tuttavia,  qualora  la
convenzione sul brevetto europeo prenda effetto, nei confronti  dello
Stato in questione,  ad  una  data  successiva,  l'accordo  prendera'
effetto nei suoi confronti a quest'ultima data; 
  d) fintantoche' l'accordo non e' entrato in vigore nei confronti di
uno Stato firmatario, quest'ultimo puo' partecipare  in  qualita'  di
osservatore alle deliberazioni del Comitato ristretto  del  Consiglio
di  amministrazione  dell'organizzazione  europea  dei  brevetti,  in
appresso   denominato   "Comitato   ristretto"   e    del    Comitato
amministrativo  della  Corte  d'appello  comune,   e   designare   un
rappresentante ed un supplente in ciascuno di questi organi. Lo Stato
summenzionato puo', tuttavia, partecipare come membro a pieno  titolo
alle deliberazioni dell'organo in questione qualora: 
    - tale organo agisca ai sensi dell'articolo 13, seconda frase, 
dell'Accordo; o 
    - il Comitato ristretto eserciti le proprie competenze  ai  sensi
dell'articolo  16,  paragrafo  1  della  Convenzione   sul   brevetto
comunitario; 
  e) finche' l'accordo non prende effetto nei confronti di uno  degli
Stati firmatari, la percentuale prevista per tale Stato nel  criterio
di ripartizione di cui all'articolo 20, paragrafo 3 della convenzione
sul brevetto comunitario, e' proporzionalmente  distribuita  tra  gli
Stati contraenti. Dopo l'entrata in vigore dell'accordo nei confronti
dello Stato in questione, la presente disposizione continua ad essere
applicabile  per  quanto  riguarda  la  ripartizione   dei   proventi
risultanti dalle tasse annuali pagate per brevetti comunitari che non
hanno effetto nel territorio di detto Stato; 
  f) le percentuali del criterio di ripartizione di cui  all'articolo
20,  paragrafo  3  della  convenzione   sul   brevetto   comunitario,
riguardanti uno Stato firmatario  che  non  abbia  ancora  ratificato
l'accordo alla data  dell'entrata  in  vigore  di  quest'ultimo,  non
possono essere modificate  in  conformita'  della  procedura  di  cui
all'articolo 20, paragrafi 4 e 5 della convenzione  prima  che  siano
trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore  di  detto  accordo  nei
confronti dello Stato in questione; 
  g) quando l'accordo prende effetto nei confronti di uno Stato  dopo
la sua  entrata  in  vigore,  l'articolo  82  della  convenzione  sul
brevetto comunitario si applica alle domande di brevetto europeo alle
quali si applica l'accordo e che designano tale Stato; 
  h) la riserva fatta da uno Stato firmatario ai sensi  dell'articolo
83, paragrafo 1 della convenzione sul brevetto comunitario  cessa  di
produrre i  suoi  effetti  al  massimo  alla  fine  del  decimo  anno
successivo all'entrata in vigore dell'accordo nei confronti di  tutti
gli Stati firmatari. Si applica parimenti l'articolo 83, paragrafo 2,
seconda frase.