Articolo 2 Se la conferenza adotta una decisione ai sensi del precedente articolo, si applicano le seguenti disposizioni: a) la Corte di giustizia delle Comunita' europee ha, in materia di brevetti comunitari, la competenza che le e' conferita dall'accordo. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' economica europea e il regolamento di procedura della Corte di giustizia. Il regolamento di procedura della Corte e' adottato e completato, se necessario, conformemente all'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea; b) le altre istituzioni delle Comunita' europee contemplate dall'accordo, nonche' la Corte dei conti, esercitano i poteri conferiti loro da tale accordo; c) un'eventuale ratifica successiva all'entrata in vigore dell'accordo prende effetto il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica. Tuttavia, qualora la convenzione sul brevetto europeo prenda effetto, nei confronti dello Stato in questione, ad una data successiva, l'accordo prendera' effetto nei suoi confronti a quest'ultima data; d) fintantoche' l'accordo non e' entrato in vigore nei confronti di uno Stato firmatario, quest'ultimo puo' partecipare in qualita' di osservatore alle deliberazioni del Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione dell'organizzazione europea dei brevetti, in appresso denominato "Comitato ristretto" e del Comitato amministrativo della Corte d'appello comune, e designare un rappresentante ed un supplente in ciascuno di questi organi. Lo Stato summenzionato puo', tuttavia, partecipare come membro a pieno titolo alle deliberazioni dell'organo in questione qualora: - tale organo agisca ai sensi dell'articolo 13, seconda frase, dell'Accordo; o - il Comitato ristretto eserciti le proprie competenze ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della Convenzione sul brevetto comunitario; e) finche' l'accordo non prende effetto nei confronti di uno degli Stati firmatari, la percentuale prevista per tale Stato nel criterio di ripartizione di cui all'articolo 20, paragrafo 3 della convenzione sul brevetto comunitario, e' proporzionalmente distribuita tra gli Stati contraenti. Dopo l'entrata in vigore dell'accordo nei confronti dello Stato in questione, la presente disposizione continua ad essere applicabile per quanto riguarda la ripartizione dei proventi risultanti dalle tasse annuali pagate per brevetti comunitari che non hanno effetto nel territorio di detto Stato; f) le percentuali del criterio di ripartizione di cui all'articolo 20, paragrafo 3 della convenzione sul brevetto comunitario, riguardanti uno Stato firmatario che non abbia ancora ratificato l'accordo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo, non possono essere modificate in conformita' della procedura di cui all'articolo 20, paragrafi 4 e 5 della convenzione prima che siano trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore di detto accordo nei confronti dello Stato in questione; g) quando l'accordo prende effetto nei confronti di uno Stato dopo la sua entrata in vigore, l'articolo 82 della convenzione sul brevetto comunitario si applica alle domande di brevetto europeo alle quali si applica l'accordo e che designano tale Stato; h) la riserva fatta da uno Stato firmatario ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1 della convenzione sul brevetto comunitario cessa di produrre i suoi effetti al massimo alla fine del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo nei confronti di tutti gli Stati firmatari. Si applica parimenti l'articolo 83, paragrafo 2, seconda frase.