(Protocollo 4 - art. 5)
                             Articolo 5 
Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua  danese,
francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese,  portoghese,
spagnola e tedesca, i dieci testi facenti tutti ugualmente  fede,  e'
depositato negli archivi  del  Segretariato  generale  del  Consiglio
delle Comunita' europee. Il  Segretario  Generale  ne  trasmette  una
copia certificata conforme al Governo di ciascuno Stato membro  della
Comunita' economica europea.