(Allegato I)
                                                           Allegato I 
   RISOLUZIONE RELATIVA ALL'UTILIZZAZIONE O AL POSSESSO ANTERIORI 
I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, 
all'atto della firma dell'accordo sul brevetto comunitario, 
desiderosi di permettere a coloro che hanno  utilizzato  o  erano  in
possesso dell'invenzione oggetto di  un  brevetto  comunitario  prima
della data di deposito o, in  caso  di  rivendicazione  di  priorita'
prima della data di tale priorita', di usufruire,  in  condizioni  di
uniformita', di un diritto basato su questa  utilizzazione  o  questo
possesso nel territorio di tutti gli Stati contraenti, 
riconoscendo che il conseguimento  di  tale  obiettivo  comporta  una
revisione   dell'articolo   37   della   convenzione   sul   brevetto
comunitario, 
HANNO DECISO di avviare tempestivamente  la  procedura  di  revisione
dell'accordo   al   fine   di   istituire    un    diritto    fondato
sull'utilizzazione o sul possesso anteriori di un'invenzione  oggetto
di  un  brevetto  comunitario,  che  produca  effetti  uniformi   nel
territorio di tutti gli Stati contraenti. 
                             RISOLUZIONE 
      RELATIVA A UNA REGOLAMENTAZIONE COMUNE DELLA CONCESSIONE 
         DI LICENZE OBBLIGATORIE SU UN BREVETTO COMUNITARIO 
I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, 
all'atto della firma dell'accordo sul brevetto comunitario, 
desiderosi  di  rafforzare  il  carattere   unitario   dei   brevetti
comunitari mediante  una  regolamentazione  in  base  alla  quale  le
licenze obbligatorie su tali  brevetti  debbano  essere  concesse  da
organi comuni in base a criteri definiti in tale regolamentazione, 
riconoscendo tuttavia che gli Stati contraenti hanno la necessita' di
poter concedere, nel pubblico interesse, per  esempio  nell'interesse
della difesa nazionale, licenze obbligatorie su  brevetti  comunitari
ai  sensi  dell'articolo  45,  paragrafo  4,  della  convenzione  sul
brevetto comunitario, considerando  che,  fatta  questa  riserva,  il
mantenimento  delle  competenze  delle  autorita'  nazionali  per  la
concessione di  licenze  obbligatorie  su  brevetti  comunitari  puo'
essere  preso  in  considerazione  soltanto  per  un  breve   periodo
transitorio, date  le  fondamentali  differenze  legislative  che  si
ripercuotono  sulla  libera  circolazione  delle  merci  protette  da
brevetti e sull'eliminazione delle distorsioni di concorrenza. 
HANNO DECISO di avviare, non appena entrato in  vigore  l'Accordo,  i
lavori necessari affinche' l'Accordo possa essere  completato  da  un
regolamentazione comune sulla concessione di licenze obbligatorie sui
brevetti comunitari.