(Convenzione- art. 2)
                             ARTICOLO 2 
La Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
e' cosi' modificata: 
  1) l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 27  e  la  seconda  frase
dell'articolo 30, paragrafo 3 sono soppressi; 
  2) il testo dell'articolo 31, lettera d) e'  sostituito  dal  testo
seguente: 
    "d) le comunicazioni fatte in applicazione degli articoli 23, 24,
25, 26 e 30; ".