ARTICOLO 2 La Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e' cosi' modificata: 1) l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 27 e la seconda frase dell'articolo 30, paragrafo 3 sono soppressi; 2) il testo dell'articolo 31, lettera d) e' sostituito dal testo seguente: "d) le comunicazioni fatte in applicazione degli articoli 23, 24, 25, 26 e 30; ".