(Convenzione- art. 3)
                             ARTICOLO 3 
Il  Segretario  Generale  del  Consiglio  delle   Comunita'   europee
rimettera' al  Governo  del  Regno  di  Spagna  e  al  Governo  della
Repubblica portoghese copia certificata  conforme  della  Convenzione
sulla legge applicabile  alle  obbligazioni  contrattuali  in  lingua
danese, francese,  greca,  inglese,  irlandese,  italiana,  olandese,
portoghese, spagnola e tedesca. 
Il testo della Convenzione sulla legge applicabile alle  obbligazioni
contrattuali redatto in lingua portoghese  e  spagnola  e'  riportato
negli allegati I e II della presente Convenzione. Il testo redatto in
lingua spagnola e portoghese fa fede  alle  stesse  condizioni  degli
altri testi della Convenzione.