ARTICOLO 3 Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee rimettera' al Governo del Regno di Spagna e al Governo della Repubblica portoghese copia certificata conforme della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. Il testo della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali redatto in lingua portoghese e spagnola e' riportato negli allegati I e II della presente Convenzione. Il testo redatto in lingua spagnola e portoghese fa fede alle stesse condizioni degli altri testi della Convenzione.